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Le attività accessorie aggiuntive sono facoltative


Le attività accessorie aggiuntive sono facoltative(A fondo pagina: Modelli da personalizzare sulle attività accessorie aggiuntive facoltative)

Docenti, perché dire no alle attività "non dovute"
Nella giungla burocratica della scuola italiana, dove il confine tra dovere contrattuale e "volontariato forzato" appare sempre più labile, è tempo di fare chiarezza. Per anni, i Dirigenti Scolastici hanno gestito gli istituti facendo leva sul senso di responsabilità dei Docenti, trasformando incarichi facoltativi in presunti obblighi di servizio. Ma il quadro normativo vigente parla chiaro: oltre l'insegnamento e le attività funzionali, non esiste obbligo senza consenso.

Il muro invalicabile degli Articoli 43 e 44
Il pilastro della libertà professionale dei Docenti risiede nel vigente CCNL. Gli articoli 43 e 44 definiscono in modo tassativo ciò che un docente deve fare: le ore di lezione e le 40+40 ore di attività funzionali. Tutte le prestazioni che non sono ricomprese negli artt. 43 e 44 del vigente CCNL sono considerate attività accessorie e quindi NON DOVUTE.
La traduzione pratica è semplice: queste prestazioni sono facoltative. Nessun ordine di servizio può costringere un Docente a svolgere un compito estraneo a quelli obbligatori previsti dagli articoli 43 e 44 se questi non intende farlo.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE

Le Attività di Insegnamento (Art. 43 CCNL)
L'articolo 43 del CCNL definisce l'orario obbligatorio di insegnamento:

- Scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali
- Scuola primaria: 22 ore settimanali (più 2 ore di programmazione)
- Scuola secondaria: 18 ore settimanali

Le Attività Funzionali all'Insegnamento (Art. 44 CCNL)
L'articolo 44 del CCNL disciplina le attività funzionali all'insegnamento, che comprendono:

Adempimenti individuali obbligatori:
- Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
- Correzione degli elaborati
- Rapporti individuali con le famiglie

Attività collegiali obbligatorie:
- Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative (fino a 40 ore annue)
- Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. (fino a 40 ore annue)
- Le (40+40) sono prioritariamente destinate alle attività collegiali indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF
- Svolgimento degli scrutini e degli esami
- Accoglienza e vigilanza degli alunni (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni)

ATTIVITÀ ACCESSORIE FACOLTATIVE

Incarichi Organizzativi:
- Coordinatore di classe
- Coordinatore di dipartimento
- Coordinatore per materia
- Collaboratore del dirigente scolastico
- Responsabile di sede o plesso

Incarichi Progettuali:
- Responsabile di progetto
- Partecipante a commissioni
- Funzione strumentale
- Responsabile di laboratorio

Attività Esterne:
- Accompagnatore viaggi di istruzione/stage/scambi
- Responsabile di uscite didattiche

RICEVIMENTO GENITORI

Rapporti individuali obbligatori:
Come abbiamo visto, nell’art. 44 del CCNL, che elenca le attività individuali obbligatorie, rientrano come obbligatori anche i "rapporti INDIVIDUALI con le famiglie", questi sono senza quantificazione temporale specifica.

Ricevimenti collettivi obbligatori:
Per quanto riguarda invece i ricevimenti delle famiglie per informarle sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative (i colloqui), il Collegio dei Docenti deve deliberare che questi siano riconducibili nelle attività di cui all'art. 44 punto a) e siano pertanto computabili nelle 40 ore stabilite contrattualmente".

DEFINIZIONE E PRINCIPIO GENERALE DELLE ATTIVITÀ ACCESSORIE FACOLTATIVE

Tutte le attività che non sono menzionate nel CCNL sono considerate attività accessorie e quindi NON DOVUTE. Queste attività sono caratterizzate da:
- Facoltatività: Non possono essere imposte unilateralmente dal Dirigente Scolastico
- Forma scritta: Richiedono un incarico formale scritto
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui gli incarichi aggiuntivi nel pubblico impiego richiedono la forma scritta ad substantiam. La sentenza del Tribunale del lavoro di Monza n. 860 del 26 novembre 2024 ha stabilito che "gli incarichi aggiuntivi conferiti al personale scolastico sono soggetti all'obbligo della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, a pena di nullità".
- Accettazione esplicita: Il docente deve accettare volontariamente l'incarico
La sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia n. 1566 del 16 maggio 2024 ha chiarito che "il riconoscimento dei compensi per attività aggiuntive del personale ATA richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il decreto nominativo di conferimento dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico, in forma scritta ad substantiam". Naturalmente questo vale per tutto il personale scolastico, quindi anche i Docenti.
Il Tribunale ha precisato che "L'art. 25 del contratto integrativo prevede, per il personale Docente ed ATA, una serie di criteri per l'accesso alle attività retribuite e richiede espressamente il decreto nominativo di affidamento delle attività affisso all'albo della scuola, previa acquisizione delle disponibilità".
- Retribuzione: Sono compensate attraverso il Fondo di Istituto (FIS)
Tutte le attività accessorie sono retribuite attraverso il Fondo di Istituto, come stabilito dall'art. 88 del CCNL 2006/2009, "spesso sono pagate pochissimo in relazione al lavoro erogato in termini non solo di quantità ma di qualità".
- Problematiche nella Contrattazione che evidenziano disparità: "Nella contrattazione RSU nelle singole scuole si verificano ampie disparità di trattamento per la stessa funzione tra scuola e scuola".
- Principi di Equità Retributiva: La Cassazione civile, ordinanza n. 34157 del 6 dicembre 2023, ha stabilito importanti principi in materia di compensi, chiarendo che "in assenza di specifica delega della contrattazione collettiva di comparto, la contrattazione integrativa non può disciplinare in modo difforme e peggiorativo quanto previsto dal CCNL".

RACCOMANDAZIONI E BUONE PRASSI

Per i Docenti
- Conoscenza dei diritti: I docenti devono essere consapevoli che tutte le attività non previste dagli artt. 43 e 44 del CCNL sono facoltative
- Richiesta di incarico scritto: Non accettare incarichi verbali o informali, non potrebbero neanche essere retribuiti
- Verifica della retribuzione: Assicurarsi che l'incarico preveda un compenso adeguato
- Diritto di dimissioni: Ricordare che è sempre possibile dimettersi da incarichi accessori con comunicazione scritta

Per le Istituzioni Scolastiche
- Rispetto della volontarietà: Non imporre unilateralmente attività accessorie
- Formalizzazione degli incarichi: Utilizzare sempre la forma scritta per il conferimento degli incarichi
- Equità retributiva: Garantire compensi adeguati e uniformi
- Programmazione rispettosa dei limiti: Non superare i limiti orari previsti dal CCNL senza adeguato compenso

L’illusione del "Potere Dirigenziale"
Spesso i docenti subiscono la pressione di nomine calate dall'alto, presentate come atti dovuti "per il bene della scuola". Insegnanti Liberi lo ribadisce con forza: il bene della scuola passa per il rispetto della dignità del lavoratore. SI PUÒ TRANQUILLAMENTE RIFIUTARE DI ACCETTARE L'INCARICO. Come specificato: "Nemmeno un ordine di servizio può obbligarci a fare cose che per contratto NON SIAMO TENUTI A FARE".

È necessario un approccio più rigoroso che rispetti i diritti contrattuali dei docenti e garantisca una corretta applicazione della normativa, evitando di "tirare avanti la baracca con il volontariato o con riconoscimenti economici irrisori".

La strada da percorrere dovrebbe portare verso una "contrattualizzazione a livello nazionale di una serie di funzioni attribuendo a ciascuna chiaramente oneri e retribuzione in modo uniforme e con regole univoche e uguali in tutte le scuole", applicando il principio costituzionale secondo cui "a parità di lavoro e di funzione deve essere riconosciuta analoga retribuzione".

L’art. 395 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce che "la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura" e che "i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente". Ogni ora sottratta allo studio e alla preparazione delle lezioni per essere regalata a segreterie organizzative è un danno alla qualità dell'istruzione.
Essere "Insegnanti Liberi" significa conoscere le regole per non farsi schiacciare. La scuola non è un’azienda dove il capo decide i compiti a piacimento; è una comunità di professionisti regolata da un contratto. Conoscerlo è il primo passo per restare liberi.

MODELLO:

- RINUNCIA A PROPOSTA DI INCARICO AGGIUNTIVO

- RINUNCIA AD INCARICO AGGIUNTIVO ASSEGNATO SENZA RICHIESTA

- RINUNCIA AD INCARICO AGGIUNTIVO PRECEDENTEMENTE ACCETTATO


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