Dopo aver pubblicato l'articolo sui tre giorni di permesso retribuito e i sei giorni di ferie fruibili come permesso retribuito, abbiamo ricevuto un'email da un nostro lettore che ci ha raccontato di essere stato licenziato e poi sospeso dopo essersi assentato - nell'esercizio di un suo diritto contrattuale acquisito - malgrado il Dirigente Scolastico gli avesse negato sei giorni di ferie da fruire come permesso retribuito ed ha inviato una lettera alle sigle sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca, che pubblichiamo:
Spett.li Confederazioni sindacali e Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
CGIL; CISL FSUR; CISL; FLC CGIL; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA; UIL; SNALS CONFSAL; CONFSAL; FEDERAZIONE GILDA UNAMS; CGS; ANIEF; CISAL
Oggetto: Contrattazione per il rinnovo del CCNL 2025-2027 - RICHIESTA DI MODIFICA DELL’ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 2006-2009
Egregi signori,
veniamo subito al dunque: SONO STATO LICENZIATO dopo vent’anni di lavoro come insegnante di scuola pubblica per aver “osato” domandare (dopo aver fruito di 3 giorni di permesso retribuito) 6 giorni di ferie fruite come permesso retribuito. Ma soprattutto, credendo (anche grazie a tutto quanto voi continuate a ribadire da anni) che ciò fosse un mio diritto, mi sono assentato malgrado il diniego per me illegittimo da parte del Dirigente Scolastico. Alla fine, per non perdere il lavoro e altro denaro in spese legali, sono stato costretto ad accettare la proposta del Giudice (il quale durante l'udienza ha ben fatto comprendere che non esiste alcun diritto non comprimibile riguardo i permessi) una SOSPENSIONE DI 6 MESI CON 50% DELLA RETRIBUZIONE. (Tribunale del lavoro di Milano - Verbale di conciliazione n.8723/2026 del 10 marzo 2026)
Premessa:
1) La domanda, specificava chiaramente che era una richiesta di ferie da fruire come permesso retribuito e non di ferie, ed è stata inviata con mesi di anticipo e completa di autocertificazione e copia del documento;
2) La motivazione era ampia, dettagliata e comprendeva la partecipazione ad un evento non procrastinabile.
Per motivare il diniego, il Dirigente Scolastico ha dato le solite motivazioni che sicuramente ben conoscete:
- “i giorni di ferie devono essere senza oneri per lo Stato, non è possibile la sostituzione e l'interessato non ha provveduto a garantire le sostituzioni” (naturalmente non avevo richiesto ferie ma ferie fruite come permesso retribuito; non è stata data prova di tentativi di nomina di supplenti; non è stata data prova di eventi eccezionali che potevano comprimere un diritto contrattuale);
- “vista la Corte di Cassazione (ordinanza n. 12991/2024), il dirigente al quale è rimessa la concessione, acquisite le motivazioni della domanda, valuta l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze” (naturalmente conoscendo l’ordinanza in questione avevo provveduto a scrivere una motivazione ampia e dettagliata).
- “Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) (…) a partire dal 1° settembre 2013, le disposizioni contrattuali che contrastano con questa norma sono state disapplicate" (naturalmente noi docenti e voi sindacati, esclusi i dirigenti, gli uffici scolastici e l’Aran, affermiamo che questa legge si riferisce solo alle ferie in senso stretto).
Considerato quanto mi è accaduto, e che avete dato il via alle trattative per il rinnovo del contratto, mi preme rammentare quanto segue:
L'ambiguità contrattuale perdura ormai da circa un ventennio, da anni firmate dei contratti dove l’articolo 15 c.2 del CCNL 2006-2009 viene puntualmente riconfermato e puntualmente rimane invariato e aperto a varie interpretazioni da parte di dirigenti, uffici scolastici, giudici, Aran. Per quel che ne so, in tutti questi anni nessuno di voi ha proposto di modificare quest’articolo, in modo da renderlo chiaro e senza possibilità di interpretazioni.
Lo riprendo per chiarezza:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Sarebbe bastato modificarlo per non creare anni di contenzioso e tanti danni ai docenti come me, mi permetto con modestia di darvi un suggerimento di modifica:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, soggiacendo alla stessa normativa dettata per i permessi “ordinari”, prescindendo dalla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, dalla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. I tre giorni di permesso retribuito e i sei giorni di ferie se fruite come permesso retribuito non sono a discrezionalità dell’amministrazione o soggette a ragioni organizzative e possono essere fruiti in coincidenza con periodi di giorni di vacanza”.
Le conseguenze dell’ambiguità normativa:
L'incertezza interpretativa ha determinato:
- Grave pregiudizio per il sottoscritto: Il licenziamento disciplinare trasformato poi in sospensione per comportamenti che il sottoscritto riteneva legittimi sulla base di vostri pareri e precedenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli.
- Contenzioso diffuso: L'ambiguità ha alimentato innumerevoli controversie nel corso degli anni con interpretazioni contrastanti da parte dei vari tribunali, generando incertezza del diritto e disparità di trattamento tra i lavoratori del comparto.
- Difficoltà applicative: I dirigenti scolastici si trovano in una situazione di incertezza operativa, non disponendo di criteri chiari per l'esercizio delle proprie prerogative.
Richiesta di modifica dell’art. 15, comma 2 del CCNL 2006-2009
Viste le controversie sulla sua interpretazione, il sottoscritto chiede che le SS.LL. procedano alla modifica dell’art. 15, comma 2 del CCNL 2006-2009, chiarendo definitivamente:
- La natura giuridica dei sei giorni di ferie fruiti per motivi personali o familiari durante l'attività didattica: precisando chiaramente e senza dubbi interpretativi che assumono quella sostanziale di permessi retribuiti.
- Il regime di sostituzione: che per i sei giorni di ferie fruite come permessi retribuiti non è necessaria la sostituzione senza oneri aggiuntivi.
- I poteri del dirigente scolastico: che il controllo è limitato agli aspetti formali della richiesta e non può estendersi ad una valutazione discrezionale delle esigenze organizzative.
- I criteri di documentazione: quali sono i requisiti minimi per la documentazione dei motivi personali o familiari e se l'autocertificazione generica sia sufficiente.
Motivazione della richiesta
La richiesta è giustificata da:
- Carattere generale della controversia: La questione non riguarda un caso isolato ma investe l'intera categoria dei docenti, come dimostrato dal contenzioso diffuso.
- Contrasti giurisprudenziali: L'esistenza di orientamenti contrastanti tra i vari tribunali evidenzia l'oggettiva ambiguità della disciplina contrattuale.
- Esigenze di certezza del diritto: La chiarezza interpretativa è indispensabile per garantire l'uniforme applicazione del contratto e prevenire ulteriori contenziosi.
- Tutela dei diritti dei lavoratori: L'ambiguità normativa non può tradursi in pregiudizio per i lavoratori che agiscono in buona fede sulla base di interpretazioni ragionevoli del testo contrattuale.
Richiesta conclusiva
Appurato che dopo venti anni non è più possibile lasciare l’articolo in questione in balia di differenti interpretazioni,
il sottoscritto, che come molti altri docenti si è trovato costretto a impugnare il provvedimento disciplinare dinanzi al Giudice del Lavoro per tutelare i propri diritti, chiede alle SS.LL. di procedere con urgenza alla modifica dell’art. 15, comma 2 del CCNL 2006-2009, al fine di:
- Chiarire definitivamente la portata applicativa dell'art. 15, comma 2, del CCNL 2006-2009
- Prevenire ulteriori contenziosi e disparità di trattamento
- Garantire certezza operativa ai dirigenti scolastici
- Tutelare i diritti contrattuali dei lavoratori del comparto
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
Firma