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I Docenti non sono obbligati ad attendere i genitori ritardatari all'uscita da scuola, è un compito che spetta ai Collaboratori Scolastici


Non si è obbligati ad attendere i genitori ritardatari all'uscita da scuola è un compito che spetta ai collaboratori scolastici(A fondo pagina: Modello da personalizzare per rifiutare di attendere i genitori ritardatari)

Genitori ritardatari all’uscita: il Docente non è un baby-sitter.
Il suono della campanella segna la fine delle lezioni, ma per molti Docenti l'orario di lavoro sembra non finire mai. Si ripresenta con frequenza quotidiana il problema dei genitori ritardatari, che si presentano ai cancelli della scuola con dieci, venti o anche trenta minuti di ritardo, dando per scontato che l'Insegnante dell'ultima ora resti a vigilare sul minore.
È tempo di fare chiarezza: il Docente non ha l'obbligo di attendere i genitori oltre l'orario di servizio. Questa incombenza, per legge e per contratto, spetta all'istituzione scolastica nella sua interezza e, nello specifico, al personale ausiliario.

La responsabilità della vigilanza: dove finisce quella del Docente?
L'obbligo di vigilanza del Docente è strettamente legato all'orario di lezione. Secondo l'Art. 44, comma 7 del CCNL 2019/2021: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.” Una volta che gli alunni sono stati condotti al punto di uscita stabilito dal Regolamento d'Istituto, il compito del docente è terminato. Se il genitore non è presente, il Docente non deve e non può essere costretto a trattenersi oltre il proprio orario. Farlo significherebbe svolgere del lavoro straordinario non retribuito e, paradossalmente, assumersi una responsabilità civile che in quel momento dovrebbe essere in capo all'Amministrazione.
Alcuni Dirigenti Scolastici, addirittura obbligano i Docenti dell’ultima ora di lezione, soprattutto gli Insegnanti della scuola primaria, ad attendere l’arrivo dei genitori ritardatari.
Secondo questi Dirigenti se un genitore dovesse tardare quindici minuti, mezz’ora o anche un’ora, il Docente avrebbe l’obbligo di vigilanza fino all’atto della consegna del minore alla famiglia. Questa è una condotta lesiva dei diritti contrattuali dei Docenti, infatti non esiste un obbligo di normativa scolastica o di codice civile che impone ai Docenti di permanere a scuola anche dopo la fine delle lezioni, quindi del loro orario di lavoro, per attendere i genitori ritardatari e consegnare i figli.

Il ruolo dei Collaboratori Scolastici
In caso di mancata presenza dei genitori, la vigilanza sui minori rimasti a scuola ricade sull'istituzione scolastica attraverso i Collaboratori Scolastici. Questi, nell'ambito dei compiti di accoglienza e sorveglianza stabiliti dall’ALLEGATO A del CCNL 2019/2021: “Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche…”), devono farsi carico del minore fino all'arrivo dei familiari, possibilmente all'interno dei locali della portineria o della presidenza. I Collaboratori Scolastici sono esonerati dalle loro mansioni fino a quando il minore non viene ritirato dai genitori, in quanto la sorveglianza e la sicurezza del minore è prioritaria.
Il Dirigente Scolastico ha il dovere di organizzare il servizio in modo che i Collaboratori siano pronti a gestire queste emergenze, senza pretendere che il docente resti "in ostaggio" del ritardo altrui.

I rischi del "fai da te" e la procedura corretta
Molti Docenti, per eccesso di zelo o per timore di sanzioni, restano in attesa dei genitori con l'alunno. Questo è un errore che può costare caro:
- Assenza di copertura: Trattenersi oltre l'orario senza un ordine di servizio scritto significa agire al di fuori della protezione assicurativa in caso di infortunio dell'alunno.
- Mancato recupero: Le ore trascorse in attesa dei genitori non vengono quasi mai riconosciute come recuperi o ore eccedenti.
Cosa deve fare il Docente se il genitore non arriva?
- Affidamento ai Collaboratori Scolastici: Accompagnare l'alunno dai Collaboratore Scolastico incaricati della sorveglianza o in segreteria.
- Segnalazione al DS: Avvisare immediatamente la presidenza o il responsabile di plesso (collaboratore del Dirigente Scolastico) del mancato ritiro dell'alunno.
- Contatto con le autorità: Se il ritardo diventa eccessivo (oltre i 30-45 minuti) e i genitori risultano irreperibili, la scuola ha l'obbligo di contattare le forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia Municipale) per l'affidamento temporaneo del minore.

Quadro normativo e giurisprudenziale
La normativa vigente stabilisce chiaramente i limiti temporali dell'obbligo di vigilanza dei docenti e le modalità di organizzazione del servizio scolastico.

RIGUARDO I DOCENTI:
- L'art. 491 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 disciplina l'orario di servizio dei Docenti fino al perfezionamento dei contratti collettivi, stabilendo l'orario obbligatorio di insegnamento per i Docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e per i Docenti della scuola elementare e materna.
- Fondamentale è l'art. 447 dello stesso Decreto, che stabilisce il principio della disciplina contrattuale, disponendo che "i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti" dalla normativa vigente "in attesa che siano perfezionati i contratti collettivi".
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in particolare il CCNL 2019/2021, al comma 5 dell'articolo 43 (che sostituisce l'art. 28 del CCNL 2007), definisce le ore di insegnamento obbligatorio (es. 25 infanzia, 22 primaria, 18 secondaria).

RIGUARDO I COLLABORATORI SCOLASTICI:
- L'art. 571 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, disciplina l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), stabilendo che "l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinato in 36 ore settimanali" e che "tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti".

Quindi il sistema normativo prevede una chiara distinzione tra le competenze del personale docente e quelle del personale ATA. Mentre i docenti hanno un orario di servizio limitato alle ore di insegnamento e alle attività connesse, il personale ATA ha un orario più ampio e flessibile, proprio per garantire la copertura delle esigenze organizzative dell'istituto.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile i limiti temporali dell'obbligo di vigilanza dei Docenti. La Corte d'Appello civile di Palermo, con sentenza n. 588 del 8 aprile 2024, ha stabilito che "presupposto della responsabilità dell'Insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato". La Corte ha precisato che "l'Insegnante che abbia già terminato il proprio orario di lavoro, sia uscito dall'aula e abbia consegnato gli alunni al collega subentrante, non può essere ritenuto responsabile per i danni occorsi successivamente agli alunni, anche qualora si trovi ancora nei locali scolastici limitrofi all'aula, poiché viene meno il presupposto dell'affidamento e della conseguente posizione di garanzia". È chiaro che quanto ha chiarito la Corte d’Appello, vale anche nel caso di un Insegnante che abbia già terminato il proprio orario di lavoro e abbia consegnato gli alunni ai Collaboratori Scolastici in mancanza dei genitori all’uscita, questi non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni. Mentre nel caso non lo facesse, la responsabilità cadrebbe interamente su di lui.

Il sistema delle fonti del diritto stabilisce una chiara gerarchia tra le diverse tipologie di atti normativi. I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno forza di legge nel disciplinare i rapporti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato e prevalgono su regolamenti interni, circolari e disposizioni dirigenziali che non possano derogare in peius alle condizioni contrattuali stabilite.

La posizione di "Insegnanti Liberi"
La scuola è un'istituzione educativa, non un servizio di custodia generico. Il rispetto del lavoro dei Docenti passa anche per il rispetto degli orari. Invitiamo i colleghi a non cedere a sensi di colpa che sminuiscono anche la figura Docente: la responsabilità della vigilanza dopo il suono della campanella è un onere organizzativo del Dirigente Scolastico, che deve avvalersi del personale ATA.
Ogni scuola dovrebbe avere un regolamento di istituto che comprenda la prassi da usare nei vari plessi in caso di ritardo dei genitori nel ritirare gli alunni e che chiarisca all’intero personale scolastico, collaboratori scolastici compresi, quali siano gli obblighi e i compiti di ciascuno. Se ciò non dovesse essere presente nel regolamento di istituto, sarebbe buona cosa presentare una richiesta ufficiale al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto perché venga incluso.
Inoltre, i regolamenti d'istituto devono essere chiari: dopo un congruo numero di ritardi, il genitore va segnalato alle autorità competenti per abbandono di minore o per interruzione di pubblico ufficio. La professionalità Docente non si misura dalla disponibilità a farsi calpestare i propri diritti contrattuali.

MODELLO:

- RIFIUTO ATTESA GENITORI RITARDATARI


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