(A fondo pagina: Modello da personalizzare per esporre le motivazioni del rifiuto ad accompagnare gli alunni a viaggi di istruzione e uscite didattiche)
Viaggi di istruzione e uscite didattiche: Perché dire “No” è un atto di dignità professionale
Ogni inizio di anno scolastico torna nelle segreterie e nei Collegi Docenti la pressione per l'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Tuttavia, la narrazione del "viaggio premio" o del "dovere morale" verso gli studenti non regge più davanti a una realtà normativa e contrattuale impietosa: l'accompagnamento degli alunni in viaggi di istruzione e uscite didattiche è un'attività totalmente facoltativa, priva di un reale riconoscimento economico e carica di rischi legali insostenibili.
Nessun obbligo di accompagnamento
È bene chiarirlo subito, a scanso di equivoci e di indebite pressioni da parte dei Dirigenti Scolastici: non esiste alcun obbligo di legge o contrattuale che imponga al Docente di partecipare ai viaggi di istruzione o alle uscite didattiche.
L’accompagnamento degli alunni a viaggi e uscite non rientra tra le attività obbligatorie del personale Docente definite negli articoli 43 (attività dei Docenti) e 44 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL 2019/2021 e neanche tra gli obblighi del personale ATA.
La partecipazione è su base esclusivamente volontaria. La disponibilità del Docente deve essere espressa liberamente e non può essere oggetto di ordini di servizio, né di ritorsioni o valutazioni negative in merito alla professionalità. Anche se il Collegio Docenti delibera un viaggio, il singolo insegnante resta libero di non aderire.
Inoltre la scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei Docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche. Se nessun Docente è disponibile, i viaggi e le uscite — sic et simpliciter — non si fanno. Nessuna tragedia per gli studenti né per i loro genitori; nessuna conseguenza, né in termini disciplinari, né quanto a pubblico ludibrio, per il Docente “renitente”. Il viaggio di istruzione è soltanto uno strumento didattico di integrazione all’attività didattica ordinaria. Sta alla libertà didattica del Docente (garantita dall’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana) decidere se tale strumento sia utile o meno, se sia opportuno avvalersene o no e se si vuole prenderne parte.
La normativa che regola la facoltà di non prendere parte a viaggi di istruzione o uscite didattiche:
Oltre agli articoli del CCNL già citati, l’ancora in vigore Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992, avente per oggetto: “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”, all’art. 8, comma 3, recita: “Ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside (…) individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto”.
Quindi, il Dirigente Scolastico, nell’individuare i Docenti accompagnatori e gli eventuali sostituti, deve tenere conto della loro effettiva disponibilità. Ergo: nessun Docente (nemmeno se precario) può essere obbligato a partecipare all’uscita didattica, né alla sostituzione di un Docente che abbia offerto la propria disponibilità qualora questi sia assente.
La normativa che riguarda la responsabilità dei Docenti:
Il rischio più grande resta quello della responsabilità civile e penale. Durante un viaggio di istruzione, ad esempio, la vigilanza è ininterrotta (24 ore su 24). La giurisprudenza è costante nell'affermare che la responsabilità del Docente non cessa nemmeno quando gli alunni dormono nelle loro stanze.
- Codice Civile, art. 2048: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
- Legge 11 luglio 1980 n. 312, art.61: “La responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”
Obblighi che, se violati, costerebbero al Docente conseguenze civili (e penali) tali da rovinare il futuro suo e della sua famiglia.
Lavorare "gratis" 24 ore su 24: Un insulto alla professione
Uno dei punti più critici sollevati da Insegnanti Liberi riguarda il trattamento economico. Mentre nel settore privato una trasferta comporta indennità e pagamenti degli straordinari, nella scuola la situazione è paradossale:
-Indennità di trasferta abolita: Da anni sono state cancellate le indennità di trasferta che un tempo rendevano le gite almeno dignitosamente retribuite.
- Nessun recupero orario: Se un viaggio dura tre giorni, il Docente lavora (vigila) per 72 ore consecutive. Tuttavia, non gli verranno riconosciuti né recuperi orari per le ore eccedenti l'orario settimanale, né riposi compensativi.
- Diaria simbolica: Le diarie per le missioni all’estero sono state sospese. Spesso i docenti ricevono solo un modesto rimborso spese o, peggio, devono sperare nei fondi (sempre più esigui) del FIS (Fondo d'Istituto), che si traducono in pochi euro lordi per ore di enorme responsabilità.
- Stress e stanchezza: Come si può garantire una vigilanza efficace dopo 16 ore di attività e una notte passata a controllare i corridoi degli hotel? È un sistema che espone il Docente al linciaggio legale al minimo imprevisto.
Accettare di lavorare gratuitamente, notte compresa, non è un atto di amore per la scuola, ma un colpo letale alla dignità della figura Docente. Chi lavora senza essere pagato smette di essere un professionista e diventa un volontario della protezione civile, svilendo il valore intellettuale e contrattuale dell'intera categoria.
La posizione di "Insegnanti Liberi"
Noi di Insegnanti Liberi esortiamo i colleghi a una riflessione profonda: finché ci saranno Docenti disposti a farsi carico di responsabilità enormi in cambio di nulla, l'Amministrazione non sentirà mai il bisogno di investire risorse e garantire tutele.
Dire di no alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione non significa privare gli studenti di un'opportunità, ma denunciare un sistema che sfrutta la passione dei lavoratori per coprire lacune contrattuali e finanziarie. Nella situazione attuale, caratterizzata da riduzione della retribuzione reale, stipendi dei precari pagati con mesi di ritardo, stipendio tra i più bassi d’Europa a fronte delle stesse ore lavorative, accettare ogni forma di lavoro volontario non pagato significa dare ragione a coloro che continuano a dire che gli Insegnanti sono fin troppo pagati per quello che fanno.
La professionalità si difende anche e soprattutto attraverso il rispetto del proprio tempo, della propria salute e della propria busta paga.
MODELLO
- LETTERA GENERICA PER ESPORRE LE MOTIVAZIONI DEL RIFIUTO AD ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI A VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE