(A fondo pagina: Modelli da personalizzare per opporsi a richieste di non presenza in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni)
Quei cinque minuti obbligatori: la vigilanza tra norma e abusi
Esiste l'obbligo per i Docenti di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, il mancato rispetto dell'orario di servizio costituisce violazione degli obblighi contrattuali. Quella che dovrebbe essere una misura per garantire l'accoglienza degli alunni a volte degenera, in molti istituti comprensivi, in pratiche che rasentano l'illegittimità, con Docenti della primaria trasformati in "sentinelle" ai cancelli d'ingresso.
La norma: l'Articolo 44 del CCNL
Il riferimento normativo è l'Art. 44, comma 7 del CCNL 2019/2021 Comparto Istruzione e Ricerca. La norma stabilisce chiaramente che: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli Insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
È fondamentale sottolineare due aspetti di questa frase:
Il luogo: La norma parla esplicitamente di classe, non di cancello, cortile o atrio.
La funzione: La presenza anticipata serve a presidiare l'aula mentre gli alunni entrano, garantendo che non restino soli in un ambiente potenzialmente pericoloso.
Il caso della Primaria: Docenti al cancello o alla porta
Sono giunte segnalazioni di Dirigenti Scolastici che impongono ai Docenti della scuola primaria di attendere gli alunni alla porta di ingresso dell'edificio o addirittura al cancello esterno per "prelevarli" e accompagnarli in fila fino all'aula.
Questa pratica è legale? La risposta breve è no, se configura un ordine di servizio sistematico che sposta il luogo della prestazione fuori dall'aula e non sia giustificata da urgenti e straordinarie esigenze organizzative documentate e che risultino proporzionate e ragionevoli.
Vigilanza agli ingressi: La sorveglianza dei varchi, degli atri e dei corridoi spetta prioritariamente al personale ATA (Collaboratori Scolastici). Sono loro i profili professionali addetti all'accoglienza e alla sorveglianza dei flussi in entrata e uscita.
Ordine di servizio illegittimo: Obbligare un Docente a stazionare nell’atrio, alla porta di ingresso, all'esterno dell'edificio significa distoglierlo dal suo compito principale (la vigilanza dell'aula) e imporgli una mansione di tipo ausiliario.
I rischi per il Docente e la responsabilità civile
Se un Docente si trova al cancello per accogliere una classe, mentre nell'aula al secondo piano un alunno già arrivato si fa male, chi risponde? La giurisprudenza sulla culpa in vigilando è severissima: il Docente è responsabile dal momento in cui l'alunno entra nella sua sfera di controllo. Se il Dirigente Scolastico ha imposto al Docente di stare al cancello, ha creato una situazione di rischio organizzativo di cui è l'unico responsabile, ma il Docente dovrà comunque affrontare l'iter legale per non essersi trovato in classe come previsto dall’art. 44 comma 7 del CCNL.
La posizione di "Insegnanti Liberi"
Invitiamo i colleghi a pretendere il rispetto del contratto. I cinque minuti di anticipo sono un obbligo di servizio, ma vanno prestati in classe.
Cosa fare: Se il Dirigente Scolastico emana una circolare o peggio impartisce a voce un ordine di servizio che obbliga i Docenti a non trovarsi nella propria classe nei cinque minuti che precedono le lezioni, è opportuno presentare una richiesta di ordine di servizio scritto, se l'ordine di servizio scritto viene impartito, allora bisogna presentare formale rimostranza scritta (Art. 17 DPR 3/57), evidenziando che tale compito spetta al personale ATA e che lo stazionamento fuori dall'aula impedisce la vigilanza sui minori che potrebbero essere già presenti nei locali scolastici.
La professionalità Docente non si difende solo con i libri, ma anche conoscendo i confini del proprio orario di lavoro.
MODELLI
- RICHIESTA DI ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO SE È STATA EMANATA UNA CIRCOLARE O È STATO IMPARTITO UN ORDINE VERBALE
- ATTO DI RIMOSTRANZA SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DPR 10/01/1957 N. 3
- RISPOSTA ALLA REITERAZIONE DELL'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO