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Permessi retribuiti (3+6), un diritto contrattuale acquisito negato in modo illegittimo da alcuni Dirigenti Scolastici


Dirigenti scolastici che negano i 3 giorni di permesso retribuito e i 6 giorni di ferie fruite come permesso retribuito (3+6)(A fondo pagina: Modelli da personalizzare per esercitare il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti)

Dopo 30 anni ancora soprusi
Dopo 30 anni dalla loro introduzione (1995), i permessi retribuiti per il personale docente continuano a essere ostacolati da alcuni Dirigenti Scolastici che sembrano dimenticare i diritti dei lavoratori, mentre il web pullula di articoli e sentenze favorevoli ai Docenti sull'argomento.
Non vogliamo col presente articolo dilungarci sulla storia dei permessi retribuiti e delle ferie da fruire come permesso retribuito per il personale docente. Vogliamo in concreto esaminare cosa fare per presentare la domanda nel modo corretto e cosa fare in caso di diniego da parte del Dirigente Scolastico. Mettendo in risalto l’assurdità formale e sostanziale di quei dirigenti che “abusano di un potere che non possiedono”, procurando danni anche rilevanti al personale docente e rimanendo spesso e volentieri impuniti per gli errori che commettono.

Cosa spetta di diritto
I permessi retribuiti di cui stiamo parlando sono sanciti dall'art. 15 del CCNL Scuola 2006/2009 e ogni rinnovo successivo ha confermato questa normativa, che prevede tre giorni di permesso retribuito e sei giorni di ferie fruibili come permesso retribuito durante le attività didattiche per motivi personali o familiari. In sostanza, i Docenti hanno diritto a un totale di nove giorni retribuiti all'anno.
Nonostante questa chiara disposizione contrattuale, molti Dirigenti Scolastici continuano a negare l'accesso ai permessi, adducendo giustificazioni che non trovano fondamento nella legge. Questa pratica non solo è errata, ma potrebbe configurarsi come un abuso di potere, causando danni significativi al personale docente.

Cosa dice l’articolo 15, comma 2 del CCNL Scuola 2006/2009
“A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
In pratica, i Docenti hanno diritto, presentando una domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari durante l’anno scolastico. Per gli stessi motivi (cioè personali o familiari) possono usare i sei giorni di ferie, quindi questi sei giorni non saranno più ferie ma diventeranno permessi retribuiti, la differenza con i primi tre giorni è che i sei giorni saranno scalati dalle ferie ordinarie.
Nella domanda bisogna stare molto attenti a specificare la tipologia dei sei giorni, bisogna specificare che si richiedono come ferie da fruire come permesso retribuito, se si omette di specificarlo, la segreteria scolastica valuterà la domanda come una richiesta di ferie e quindi i giorni richiesti si potranno fruire solo se ci saranno i sostituti senza che questi comportino oneri per l’amministrazione.
Nel caso invece di ferie fruite come permesso retribuito, diventando i giorni richiesti dei veri e propri permessi, non ci sarà obbligo di trovare chi sostituisca il Docente assente e l’amministrazione potrà pagare un eventuale supplente.
Si possono domandare i sei giorni dopo aver esaurito i primi tre, oppure, si possono domandare cumulativamente se ne servono più di tre, come previsto dall’art. 14, comma 3 del CCNL Scuola 2006/2009: “I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio”.

Novità del CCNL 2019-2021
Questa riguarda i supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno: anche loro hanno ora diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (CCNL 2019/2021, art. 35, comma 12). Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori sei giorni di permesso, come avviene per i Docenti di ruolo: l’estensione riguarda esclusivamente i tre giorni di permesso retribuito.

Perché i Docenti possono trasformare i sei giorni di ferie in permessi
Nella contrattazione collettiva del settore pubblico le risorse economiche sono predeterminate dalla legge finanziaria, tutti i benefici contrattuali, normativi o economici, attingono alle risorse finanziarie stanziate. Per ottenere il beneficio contrattuale dei permessi retribuiti, i lavoratori e le rappresentanze sindacali devono rinunciare a una parte del beneficio contrattuale economico (come ad esempio un aumento di stipendio).
Lo stanziamento complessivo per il rinnovo del CCNL è una cifra fissa definita dal Governo, ogni norma inserita nel contratto che introduce un costo per l’Amministrazione (come un giorno di permesso retribuito, una riduzione dell’orario di lavoro, ecc.) ha un valore economico che deve essere coperto dalle risorse stanziate.
Se una parte della cifra fissa definita dal Governo, viene destinata a finanziare il costo di nuovi benefici normativi, non è più disponibile per finanziare aumenti di stipendio o altri benefici economici. Quindi, quando i Docenti hanno ottenuto il beneficio dell’art. 15, comma 2, che ha reso i tre giorni di permesso retribuito e i sei giorni di ferie fruibili come permesso retribuito, per motivi personali o familiari, un diritto non soggetto a discrezionalità, hanno di fatto utilizzato una quota del budget contrattuale complessivo.
Se non fosse stato destinato a quella norma, quel valore economico sarebbe stato destinato ad aumenti stipendiali.
In sintesi, più risorse vanno alla norma, meno ne vanno allo stipendio, e viceversa, nell’ambito di una cifra fissa definita.
In conclusione, i nove giorni rappresentano una vera conquista normativa ottenuta in un periodo contrattuale caratterizzato da incrementi economici modesti. Quindi i sindacati dovettero accettare aumenti contenuti, riuscirono però a garantire ai docenti un diritto forte, concreto e tuttora fondamentale. Per questo i permessi retribuiti costituiscono a pieno titolo un diritto “conquistato” e “acquistato” dalla categoria.

COME PRESENTARE DOMANDAI NEL MODO CORRETTO

Domanda

La cosa più importante è compilarla e presentarla nel modo corretto per non dare adito ad eventuali dinieghi leciti.

1) Usa il modello di richiesta modificabile fornito da noi a fondo pagina. (Metodo consigliato)

2) Se la scuola fornisce un modello per presentare domanda, usalo solo se puoi anche allegare tutto quello che serve perché la domanda sia valida, come: autocertificazione, documento di identità e dichiarazioni. Ricorda che i moduli messi a disposizione dalle scuole non sono obbligatori, dovrebbero servire solo a semplificare le cose e che tutti hanno diritto a presentare istanza per via telematica alle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 38, comma 1 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 o tramite raccomandata.

3) Se la scuola fornisce un modello incompleto per richiedere i permessi (mancanza di possibilità di allegare l’autocertificazione o il documento di identità, mancanza di uno spazio per scrivere delle dichiarazioni, possibilità solo di richiedere i primi tre giorni e non gli altri sei), usalo, ma contemporaneamente invia anche il modello messo a disposizione da noi con tutti gli allegati, così la scuola riceverà il loro modello ma tu ti sarai messo al sicuro inviando anche una domanda completa di tutto quello che serve.

Tempo per presentarla

1) Il tempo è "con congruo anticipo". Naturalmente è da valutare, se chiediamo tutti i nove giorni in modo consecutivo, meglio un mese o tre settimane prima, così da dare il tempo alla scuola di organizzare le coperture. Se chiediamo un solo giorno, anche una settimana prima va bene. Evitare di inviare la domanda con meno di cinque giorni di preavviso. Ad ogni modo se i motivi addotti sono urgenti, niente impedisce che si possa mandare anche il giorno prima.

Scegli come presentarla

1) Consegnala in segreteria chiedendo il numero di protocollo.

2) Inviala via PEC come allegato alla PEC (devi però avere la possibilità di firmarla digitalmente perché gli allegati alle PEC hanno valore solo se firmati con questo metodo. (Metodo consigliato)

3) Inviala via PEC ricopiando il testo nel corpo dell’email, così non avrai bisogno di firmarla digitalmente.

4) Inviala con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Documentazione Necessaria

1) Allega alla domanda l’autocertificazione fornita da noi a fondo pagina che spiega il motivo della richiesta. L’autocertificazione è obbligatoria.

2) Allega all’autocertificazione copia di un documento di identità. La copia del documento di identità è obbligatoria.

Motivo

1) Il motivo deve essere personale o familiare, deve essere chiaro e completo, non bastano due righe. Nel rispetto della privacy e comunque tenendo conto che il Dirigente Scolastico è tenuto al segreto d’ufficio, non si possono scrivere due parole o motivi generici. Inoltre il Dirigente Scolastico non può richiedere documentazione aggiuntiva o intraprendere controlli di propria iniziativa.

Ricordiamo che recentemente la Corte Suprema di Cassazione Ordinanza n. 12991/2024, ha dato ragione ad un Dirigente Scolastico che aveva negato un giorno di permesso, perché le motivazioni addotte dal richiedente erano troppo generiche: “dover accompagnare la moglie fuori Milano”.

Inoltre, molti Dirigenti Scolastici, si appigliano a questa sentenza per negare i giorni di permesso retribuito anche se la domanda presenta valide motivazioni, soltanto perché queste sono troppo sintetiche o generiche. Alcuni, addirittura, anche ricevendo domande con motivazioni valide e dettagliate, citano la sentenza, credendo che questa gli abbia concesso un potere discrezionale nel valutare le motivazioni, bilanciarle con le esigenze della scuola, e decidere se concedere o meno i permessi.

A titolo esemplificativo – e non esaustivo – sono da considerarsi motivi pienamente legittimi:
- visite mediche o accertamenti sanitari;
- accompagnamento o assistenza a un familiare;
- adempimenti o pratiche burocratiche non rinviabili;
- interventi urgenti di natura edilizia presso la propria abitazione;
- visite veterinarie per il proprio animale d’affezione;
esigenze personali di carattere strettamente soggettivo, come ad esempio:
- intraprendere un viaggio specificandone i motivi;
- necessità di recuperare le energie psicofisiche dopo un periodo particolarmente intenso a scuola;
- dedicare tempo alla cura personale o al proprio benessere (visita estetica, fisioterapia non sanitaria, attività di relax);
- partecipazione a un’attività culturale o personale che si ritiene importante (presentazione di un libro, seminario, evento culturale).

Per quanto riguarda gli esempi succitati relativi alle esigenze personali di carattere strettamente soggettivo, potrebbero essere erroneamente considerati motivi futili da alcuni Dirigenti Scolastici. Ma già nel 1984, la Corte dei Conti, sentenza n. 1415 del 3 febbraio 1984 (purtroppo non reperibile), ha stabilito che le esigenze personali o familiari “possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro”.

Silenzio assenso

Ricorda che, secondo la norma, se non ricevi una risposta entro un tempo ragionevole, puoi considerare la tua domanda accettata per "silenzio assenso". Ma questo lo devi specificare nella domanda.

Cosa fare in caso di diniego?

1) Il diniego deve essere motivato, controlla le motivazioni, e se sono valide, come ad esempio un invio non corretto o la mancanza dell’autocertificazione, allora provvedi ad inviare nuova domanda corretta.

2) Se il diniego è illegittimo, nonostante il tuo diritto contrattuale, devi presentare atto di rimostranza scritto, il modello è scaricabile a fondo pagina, ma naturalmente è ampiamente personalizzabile perché i motivi del diniego illegittimo possono essere svariati e quindi svariate possono essere le risposte.

Dopo aver inviato l’atto di rimostranza

1) Attendi la risposta all’atto di rimostranza, il Dirigente è obbligato a rispondere, se non risponde puoi assentarti tranquillamente nei giorni richiesti, perché solo riconfermando il diniego dopo l'atto di rimostranza, questo è valido.

Conferma del diniego da parte del Dirigente Scolastico

1) Rispondi confermando i tuoi diritti scarica il modello a fondo pagina.

Il Dirigente Scolastico continua a negare il permesso in modo illegittimo

1) Subisci l’abuso e rinuncia ai giorni richiesti.

2) Non fruire dei giorni richiesti ma presenta ricorso presso il Tribunale del Lavoro.

3) Assentati ugualmente nei giorni richiesti sperando che il Dirigente non faccia nulla.

4) Assentati ugualmente nei giorni richiesti, rischi un procedimento disciplinare illegittimo e dovrai presentare ricorso presso il Tribunale del Lavoro.

Rischi

1) Se negli ultimi due anni non si sono fatte assenze ingiustificate, e se i giorni di permesso richiesti sono massimo tre, si può rischiare un procedimento disciplinare che non comprende il licenziamento. Si rischia invece il licenziamento se negli ultimi due anni si sono fanno più di tre giorni di assenza ingiustificata.  

2) Chiedere il permesso retribuito può far superare la soglia dei tre giorni di assenze ingiustificate nei due anni che può portare al licenziamento. Naturalmente anche se non si sono fatte assenze ingiustificate prima ma si chiedono più di tre giorni di permesso, ad esempio quattro, la soglia si supera e quindi si rischia un procedimento disciplinare che include il licenziamento.

SENTENZE E PARERI FAVOREVOLI AI DIRIGENTI

Nota Aran n. 2664 del 04/04/2019

il Dirigente Scolastico potrebbe negare la concessione del permesso, richiamando un parere dell’Aran: Aran nota n. 2664 del 04/04/2019 (purtroppo non reperibile), e che sconvolge un principio ormai consolidato e offre a molti Dirigenti Scolastici un comodo alibi per restringere un diritto riconosciuto. La nota Aran, interpreta i sei giorni come “ferie ordinarie” dopo l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013.
Al parere dell’Aran, il 19 aprile 2019, hanno risposto i sindacati manifestando il loro dissenso - Risposta sindacati a nota Aran n. 2664 del 04/04/2019 - e sostenendo che:

- la Legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 54) ha modificato la disciplina delle ferie ma non ha toccato l’art. 15, comma 2 del CCNL 2006/2009 che disciplina i permessi retribuiti;

- i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche restano utilizzabili come permessi retribuiti, come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 15, comma 2;

- la Nota ARAN ha interpretato in modo restrittivo la disciplina, limitando i permessi a soli 3 giorni, in contrasto con la normativa contrattuale vigente;

- il metodo con cui ARAN ha fornito l’interpretazione senza confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL è stato un atto unilaterale.

Non risulta che l’Aran abbia poi risposto ufficialmente alla lettera dei sindacati.

Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza n. 12991/2024

In analogo senso viene anche richiamata l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Ordinanza n. 12991/2024 alla quale avevamo già accennato, che ha rigettato il ricorso di un docente avverso il diniego del permesso, ritenendo eccessivamente generica l’autocertificazione recante la motivazione “dover accompagnare la moglie fuori Milano”.
La Cassazione, pertanto, non stabilisce alcun principio secondo cui i motivi personali debbano essere “gravi”, “eccezionali” o “oggettivamente rilevanti”, ma afferma esclusivamente che l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di permesso deve contenere una descrizione sufficientemente specifica del motivo addotto, tale da consentirne la riconducibilità alla sfera personale o familiare tutelata dal CCNL, senza risolversi in una mera formula generica o tautologica.

SENTNZE E PARERI FAVOREVOLI AI DOCENTI:

Alcune sentenze dei Tribunali del Lavoro

- La sentenza del Tribunale di Taranto del 22 maggio 2025:
Questa sentenza (purtroppo non reperibile) è successiva all’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 12991/2024, e conferma il diritto dei Docenti nel fruire dei permessi in questione.
Il Tribunale ha dato ragione all’insegnante, stabilendo che i giorni di permesso retribuito sottratti alle ferie non richiedono autorizzazione discrezionale, ma devono essere concessi semplicemente su richiesta del lavoratore, anche attraverso autocertificazione.
Punti chiave della sentenza:
1) Diritto Soggettivo: I permessi retribuiti (solitamente 3+6 giorni previsti dal CCNL Scuola) costituiscono un diritto soggettivo del lavoratore.
2) Nessuna Discrezionalità: Il Dirigente Scolastico non ha il potere discrezionale di negare il permesso per ragioni organizzative o di servizio. Il suo compito si limita al controllo della regolarità formale della domanda.
3) Obbligo di Concessione: Una volta presentata la domanda con l'autocertificazione dei motivi, il permesso deve essere attribuito automaticamente.

- Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 777/2021 del 29 giugno 2021 (purtroppo non reperibile):
"L'art. 15, comma 2, CCNL Scuola 2007 riconosce al docente il diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione, e prevede che 'per gli stessi motivi e con le stesse modalità siano fruiti i sei giorni di ferie durante l'attività didattica 'prescindendo dalle condizioni previste' nell'art. 13, comma 9. L'ampiezza della formula 'motivi personali o familiari' e la possibilità di autocertificazione escludono ogni valutazione di merito da parte del Dirigente scolastico, il cui intervento deve limitarsi a un controllo di tipo formale sulla regolarità della domanda e sull'idoneità della documentazione prodotta. I sei giorni di ferie fruiti come permesso seguono la stessa logica dei tre giorni di permesso retribuito e sono pertanto sottratti alla discrezionalità amministrativa quanto alla valutazione dell'opportunità o della meritevolezza della richiesta. Non possono essere opposti dinieghi fondati su generiche esigenze organizzative o su difficolta di reperimento dei supplenti”;

- Tribunale di Genova, sent. n. 677/2023 del 15 novembre 2023 (purtroppo non reperibile):
“I sei giorni di ferie fruiti come permesso ex art. 15, comma 2, CCNL 2007 sono effettivi permessi retribuiti, sottratti alla discrezionalità del Dirigente scolastico. L'onere di garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi grava sull'amministrazione, non sul lavoratore, il quale non può essere onerato di reperire personalmente i colleghi che lo sostituiscano”;

- Tribunale di Cuneo n. 15/2020 del 3 giugno 2020 (purtroppo non reperibile):
“la fruizione, incondizionata, anche dei sei giorni di ferie a titolo di permesso retribuito per motivi personali e familiari se documentati anche mediante autocertificazione, deve ritenersi un diritto del personale docente ancora sussistente. Tale diritto resta sottratto alla discrezionalità del Dirigente scolastico, il quale non potrà opporre diniego nemmeno se motivato da esigenze organizzative dell’attività didattica, ne potrà operare una valutazione delle motivazioni addotte dal docente richiedente, potendo esclusivamente effettuare un controllo di tipo formale”;

- Tribunale di Palermo n. 4469/2021 del 26 novembre 2021 (purtroppo non reperibile):
“nessuna discrezionalità sia lasciata al Dirigente Scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso per le particolari ipotesi previste, né gli sia consentito di comparare le esigenze scolastiche con quelle personali o familiari certificate dal dipendente, potendo lo stesso limitarsi a un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda”;

- Tribunale di Milano n. 2272/2019 dell’8 ottobre 2019:
“Dalla lettura combinata del comma 2 dell'art. 15 CCNL 29.11.2007 con l'art. 13, comma 9, del medesimo contratto, emerge con chiarezza che se il personale docente chiede di poter fruire dei sei giorni non come ferie, ma come permessi retribuiti per 'motivi personali e familiari', producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione - così come avviene per i primi tre giorni - tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. Tale diritto è assoluto, e non è subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'amministrazione: l'art. 13, comma 9, che prevede in generale tali verifiche per le ferie fruite al di fuori dei periodi di sospensione delle attività didattiche, fa infatti salvo espressamente 'quanto previsto dall'art. 15, comma 2', il quale afferma il diritto a usufruire di sei giorni di ferie come permessi retribuiti 'prescindendo dalle condizioni previste in tale norma'. Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi tre giorni di permesso di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori sei giorni, con la conseguenza che ci sono in totale nove giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, naturalmente se documentati anche con autocertificazione. Nel caso di specie, il signor Asturi aveva presentato domanda corredata di autocertificazione per motivi personali/familiari, e il Dirigente Scolastico aveva opposto diniego per asserite esigenze organizzative. Tale diniego è illegittimo, non potendo il Dirigente opporre ragioni organizzative o di spesa a fronte dell'esercizio di un diritto soggettivo del lavoratore. La sanzione disciplinare conseguentemente irrogata è pertanto da annullarsi";

- Tribunale di Monza n. 288/2011 del 12 maggio 2011:
“nessuna discrezionalità e lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, ne, in particolare, gli e consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso e richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda; ne, tanto meno, e consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari”;

- Tribunale di Lagonegro n. 309 del 4 aprile 2012:
“Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali documentati tre giorni di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Ilrichiamo, poi, dell'art. 15, co. 2, contenuto nell'ad. 13, co. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l'autorizzazione non e soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma e soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma (…). Nessuna discrezionalità e lasciata al Dirigente Scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, ne, in particolare, gli e consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso e richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, e consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari”;

- Tribunale di Sciacca n. 271 del 25 ottobre 2013:
“Dal quadro normativo giurisprudenziale possono estrapolarsi i seguenti corollari applicativi in tema di permessi retribuiti per motivi personali: 1) il permesso richiesto e soggetto unicamente ad un controllo di tipo formale, attinente alle condizioni di ammissibilità tassativamente previste dall’art. 15 comma II del CCNL; 2) in particolare l’autorizzazione delle ferie resta subordinata alla sola condizione che vengano documentate esigenze personali e familiari, essendo a tal Fine espressamente previsto lo strumento dell’autocertificazione; 3) la formulazione ampia e generica del precetto esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”;

- Tribunale di Potenza n. 544 del 4 ottobre 2013:
“Dalla lettura combinata del comma 2 dell'art 15 con l'art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non e soggetto ad alcun potere - discrezionale - di diniego da parte di quest'ultimo. L'assunto trova conferma anche nella previsione relativa ai permessi fruibili ai sensi della L. 104/1992, per i quali il medesimo art. 15, al comma 6, prevede, invece, che essi devono essere fruiti dai docenti "possibilmente.... in giornate non ricorrenti". Stante quanto sopra, il diniego del dirigente, motivato tra l'altro sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l'art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni (inammissibili) sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio, appare illegittimo”;

- Tribunale di Velletri n. 378 del 5 marzo 2019:
“L'art. 15, Ccnl comparto scuola, ed anche il comma 2, prevede ipotesi particolari di permessi e ferie che, quindi, a differenza della norma non richiedono autorizzazione. Per determinati giorni le esigenze del lavoratore prevalgono sulle esigenze organizzative della scuola”.

Altre sentenze:

- Tribunale di Monza n. 595 del 12 maggio 2010

- Tribunale di Taranto n. 542 del 20 marzo 2006

- Tribunale di Terni n. 299 del 10 maggio 2011

Pareri Aran

L’ARAN, sia prima, sia dopo aver rilasciato la nota del 04/04/2019 ha sempre confermato che i sei giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche, assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico:

- Nota Aran n. 2698-2011
L’ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica con le medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.
Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni poste dall’art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi retribuiti.
Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico: il DS non può valutare né sindacare il motivo addotto dal docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto alla norma contrattuale.

- Nota Aran n. 28393-2021
L’Agenzia precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Durante la restante parte dell’anno, è comunque possibile richiedere fino a un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali, pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.
Questa è la nota successiva a quella del 2019, nella quale l'Aran diceva l'esatto contrario. Che abbiano voluto rimediare così invece che rispondere ai sindacati?

Nota SIDI

Anche il SIDI (Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione) riconosce ufficialmente, con l' Introduzione del Codice PE03, la possibilità per i docenti di ruolo di utilizzare i sei giorni di ferie come permessi retribuiti tramite il codice di segreteria PE03 “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”, confermando così l’orientamento giurisprudenziale.

In Conclusione
Spetta a voi scegliere che rischi correre e quanto avete a cuore lottare per i vostri diritti.
Naturalmente chi sceglie di lottare deve mettere in conto i rischi sopra elencati e i costi di intraprendere un’azione legale.
In caso di condanna viene condannato il Ministero e mai il Dirigente Scolastico, e poche volte il Ministero si rivale sui Dirigenti che quindi quasi mai rischiano di tasca loro e ne escono sempre impuniti. Questo ovviamente rende i Dirigenti più predisposti a negare i permessi.
Quello dei permessi retribuiti è un tema centrale per la dignità del lavoro docente. È inaccettabile che Dirigenti Scolastici, attraverso interpretazioni arbitrarie, possano negare diritti ben radicati nel contratto collettivo nazionale. Ogni tentativo di limitare i permessi retribuiti deve essere contrastato con determinazione, poiché non stiamo chiedendo un favore, ma esercitando un diritto.
La storia dei permessi retribuiti nella scuola italiana è costellata di battaglie e conquiste, ma la strada è ancora lunga. Non lasciamoci scoraggiare da chi sfrutta la propria posizione di potere. È ora di far valere i propri diritti!
I 3+6 giorni di permesso retribuito sono una conquista essenziale per i docenti, un diritto da difendere con fermezza e da esercitare senza compromessi.

MODELLI

- DOMANDA DI FRUIZIONE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO

- AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- ATTO DI RIMOSTRANZA IN CASO DI DINIEGO DELLA DOMANDA

- RISPOSTA AD EVENTUALE RINNOVO DEL DINIEGO DOPO ATTO DI RIMOSTRANZA



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